Parlando di immagini fotografiche si deve fare una distinzione tra foto artistica e opera fotografica.
Nel secondo caso i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio appartengono al fotografo, a meno che non sia stata commissionate da un contratto di lavoro, in questo caso apparterrà al datore di lavoro.
Per l’opera fotografica la tutela dura vent’anni dalla sua realizzazione. Ma per la legislazione italiana vige anche un altro principio, quello che indica che una foto deve contenere:
– Il nominativo del proprietario dei diritti d’autore (il fotografo, il datore di lavoro, o il committente)
– Anno di produzione della fotografia, e se si tratta di una foto che riproduce un’opera d’arte
– L’autore dell’opera d’arte
Se tutte queste informazioni, messe insieme venissero a mancare, riprodurre tale foto non sarebbe un abuso, sempre che l’autore o il proprietario non provino la malafede del gesto.
Invece, le foto artistiche, vengono equiparate alle opere dell’ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna modalità (appunto l’indicazione del titolare dei diritti e dell’anno di realizzazione) e la loro durata si estende al settantesimo anno della morte dell’autore.
Infine, per i ritratti, la legge obbliga chiunque voglia mostrare, ricopiare o mettere in commercio la fotografia che rappresenti l’immagine di una persona, di ottenere il consenso di quest’ultima.
Consenso non necessario se la persona è di particolare notorietà, se è fotografata per via di incarichi pubblici che riveste, se la riproduzione è collegata a fatti, episodi, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si siano sono svolte in pubblico, a meno che la testimonianza o la messa in commercio pregiudichino la reputazione della persona in questione.
Se viene fotografato un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere distribuita, senza necessaria autorizzazione, con scopi diversi dalle informazioni sullo stesso.
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