Quando parliamo di Forex stiamo citando il mercato valutario più considerevole del mondo, in cui, quotidianamente, si effettuano miliardi di transazioni per mezzo di banche centrali, istituti bancari, imprese, governi e piccoli investitori soprattutto nell’ambito del trading online.
Ma il Forex ha un aspetto fiscale quasi sempre accantonato dai traders, attratti di più dalla facilità con cui si può operare nel mercato dei cambi di valuta, con la speranza e l’attesa di guadagnare online in modo rapido e semplice.
Infatti, spesso s’ignora che i guadagni ottenuti tramite investimenti di questo tipo siano sottoposti a tassazioni, in maniera diversa, a seconda della nazione in cui si vive e da cui parte il trading.
Ci focalizziamo soprattutto sui piccoli investitori, i traders che operano online, per rendere chiaro il discorso fiscale sul Forex.
Nel dettaglio tratteremo le normative in vigore in Italia nel 2015, quello che subisce tassazione, e in che percentuale.
Con la Risoluzione n.67/E del 6 luglio 2010 “Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato Forex”, l’Agenzia delle Entrate definisce chiaramente che tipo di tassazione hanno i proventi del Forex.
I guadagni provenienti dalle manovre di compravendita di valute sul mercato del Forex appartengono alle “plusvalenze di natura finanziaria”.
Questa plusvalenza concretizzata giornalmente dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nella dichiarazione dei redditi.
Un’altra normativa, la Risoluzione n.102/E del 25 ottobre 2011 “Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effettuate sul Foreign Exchange Market”, chiarisce la fiscalità di operazioni spot e Rollover nel Forex.
I contratti “spot”, sono compravendite di valute nel mercato Forex, regolate quotidianamente dalle piattaforme di Forex trading online (posizioni che vengono aperte e chiuse nella stessa giornata) e rientrano tra le plusvalenze ed altri introiti derivanti da differenziali positivi di contratti aleatori.
Le suddette plusvalenze vanno obbligatoriamente notificate nella dichiarazione dei redditi nel modello UNICO delle Persone Fisiche, nel Quadro RT – Sezione II-B.
I contratti “rollover” o “rolling spot”, dove le transazioni vengono chiuse al termine della giornata e riaperte nella giornata successiva, non mantengono alcuna giacenza di valuta estera sul conto dell’investitore. L’Agenzia Entrate considera questi contratti, così come gli overnight, “contratti finanziari differenziali” considerandoli strumenti finanziari derivati.
Così anche questi guadagni, se percepiti da parte di una persona fisica non esercente attività d’impresa, sono sottoposti alla tassazione mediante imposta sostitutiva.
La normativa fiscale italiana sul Forex prevede che il trader paghi le tasse sul percepito netto (capital gain) conseguito in un anno solare. Perciò ogni investitore sarà tassato, nell’anno d’imposta, sulla differenza tra gli utili e le perdite maturati.