Tutela del diritto d’autore nel Web

di | Febbraio 23, 2016

Tutto ciò che fa parte dell’ingegno creativo legato alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, alle scienze, allo spettacolo, espresso con qualunque mezzo o modo, si rifà alla tutela del diritto d’autore.

L’autore di un’opera, tranne nei casi specifici in cui questa creazione sia un accordo o contratto di prestazione d’opera, acquista come primo titolare il diritto d’autore.

Il possessore quindi del diritto d’autore ne dispone l’utilizzazione economica (la paternità invece rimane al solo autore, padre dell’opera).

Un esempio facile da comprendere è il legame che c’è tra scrittore ed editore.

Il primo è il creatore dell’opera che cede al secondo, i propri diritti di utilizzazione, affinché la promuova e la divulghi nel mercato letterario. Lo scrittore in cambio percepirà una percentuale sulle vendite del libro.

Anche cedendo tutti i diritti d’utilizzazione economica, avrà sempre il diritto di essere riconosciuto come il padre dell’opera.

Con l’avvento di Internet, cioè di un contenitore senza fine di risorse creative originali e non, è stato indispensabile introdurre delle normative a tutela del diritto d’autore, anche per contrastare pirateria e contraffazione.

La tutela economica di un’opera dura fino al settantesimo anno dalla morte dell’autore (sono gli eredi a beneficiare economicamente, dopo la morte dell’autore, dei proventi; agli stessi devono essere richieste autorizzazioni o licenze varie).

Articoli, e-mail, testi

Qualsiasi forma di testo pur breve, è sottoposta a tutela dalla normativa sul diritto d’autore per questo non può essere copiata, riprodotta (in nessun formato o supporto diverso), e non ci si può appropriarsi della sua paternità.
La legge (art. 70 l. 633/41) è quella che permette la sintesi, la citazione o il duplicato di brani o parti di opere letterarie (non l’intera opera) con l’obiettivo di studio, dibattito, documentazione o istruzione, a patto che si citi l’autore e la fonte, non si agisca a scopo di lucro.

Solo in questo caso non è necessario il permesso dell’autore.

Non ci sono limiti di legge invece per la riproduzione di testi di autori morti da oltre settant’anni.
Anche gli scritti di natura non esattamente creativa (ma pubblicitaria o divulgativa) diffusi in rete, godono di tutela giuridica.

Un esempio sono le E-mail che sono obbligate al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli art. 616 e 618 del codice penale, in quanto costituenti una forma di corrispondenza.

Musica, mp3, midi files, testi delle canzoni, opere cinematografiche, filmati – Grande interesse hanno argomenti come la legittimità della distribuzione gratuita di musica via Internet.

In realtà, la distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) è da considerarsi chiaramente illegittima se non espressamente autorizzata dall’autore o da chi detiene i diritti economici dell’opera. E di recente sono stati assai numerosi gli interventi, anche a livello internazionale, volti ad arginare il fenomeno della cosiddetta pirateria musicale.

Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web.

Trattandosi di elaborazioni dell’opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall’autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica.